La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità, per le S.n.c, S.a.s, S.r.l, S.p.a e S.a.p.a, di assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa entro il 30/09/2023, applicando disposizioni agevolate. Le medesime disposizioni trovano applicazione per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30/09/2023, si trasformano in società semplici.
Sulla differenza tra il valore nominale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte dei redditi e dell’Irap nella misura del 8% (10,5% in caso di società non operativa) oltre ad un’imposizione ridotta sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Non viene previsto, invece, alcun trattamento agevolato con riferimento all’IVA, da applicare pertanto nella misura prevista dalla legge (non sussistono deroghe nemmeno in riferimento agli adempimenti e ai termini di versamento).
Con riferimento, invece, ai beni agevolati, possono essere oggetto della misura agevolativa i beni immobili non strumentali per destinazione (sia terreni che fabbricati) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali (fatta eccezione per le partecipazioni in società). Non possono rientrare nell’agevolazione sia i beni strumentali per natura, sia i beni patrimoniali utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività (immobili di gallerie commerciali, centri sportivi, villaggi turistici e per il settore agricolo i terreni utilizzati per la coltivazione/allevamento).