L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’addebito dell’imposta di bollo sulle fatture emesse dai soggetti in regime forfettario concorre a formare i ricavi o i compensi di chi emette la fattura in quanto il soggetto obbligato all’apposizione del bollo non è il cliente ma colui che emette la fattura.
L’imposta di bollo non deve più essere indicata in fattura con la voce “ esente art. 15 DPR n. 633/1972 “ in quanto costituisce una voce “ assimilata” a quella dei compensi ( o dei ricavi) e non costituisce affatto spesa anticipata per conto del cliente, ma deve diventare componente dei compensi ( o dei ricavi) costituendo un semplice riaddebito di una spesa fiscalmente a carico dell’emittente.
Pertanto il codice con cui esporre l’imposta di bollo in fattura diventa N020502 ovvero “ vendite contribuenti Forfait art. 1 comma 54 -89 L. 190/2014” la medesima che viene utilizzata per indicare il compenso ( o ricavo).