CEDOLARE SECCA 2023

2023-02-28T11:52:09+01:00 28 Febbraio 2023|

Anche nell’anno 2023 è possibile optare per i contratti d’affitto ad uso abitativo per il regime facoltativo della cedolare secca versando quindi un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali. I contribuenti che scelgono il regime sostitutivo dell’IRPEF hanno alcune agevolazioni. Non devono infatti corrispondere le imposte di registro e di bollo e le addizionali regionali e comunali IRPEF.

Le aliquote applicate, se si opta per la cedolare secca, sono le seguenti:

  • aliquota del 21% sui contratti d’affitto a canone libero di immobili locati a fini abitativi;
  • aliquota ridotta del 10% per i contratti d’affitto a canone concordato ( agevolazione riservata ad alcuni comuni )

L’opzione del regime sostitutivo non si applica in via automatica ma deve essere scelta all’atto della registrazione del contratto con modello RLI. In alternativa tale scelta può avvenire nel momento in cui è prevista una proroga del contratto.

La platea dei soggetti che applicano la cedolare secca con aliquota al 21% è più ampia rispetto a coloro che applicano la tassazione sostitutiva al 10%, dal momento che le condizioni richieste sono meno stringenti. Possono scegliere l’aliquota maggiore le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di godimento di un immobile, ma solo al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni. Gli immobili in affitto ai quali si può applicare la tassazione sostitutiva devono rientrare nelle categorie catastali da A1 a A11 ( escluso A10 uffici e studi privati) ed essere a uso abitativo. La cedolare secca si applica anche alle pertinenze di tali immobili.

Maggiori e più stingenti sono i requisiti da rispettare per aver accesso all’aliquota 10% della cedolare secca. La tassazione al 10 per cento si applica esclusivamente ai contratti a canone concordato:

  • in Comuni con mancanza di soluzioni abitative o densamente popolati;
  • ai contratti d’affitto a studenti universitari;
  • nei Comuni in cui vi sono state calamità naturali;
  • agli affitti transitori disciplinati dalla legge n. 431/1998.

I comuni che rientrano nel primo punto sono: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, i comuni confinanti e gli altri comuni capoluogo di provincia. La cedolare secca al 10 per cento si applica ai contratti che non superano un determinato limite in relazione alla somma mensile dovuta dall’inquilino. Dai vari accordi quadro territoriali previsti dai comuni.

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