CESSIONE DEL CREDITO – SUPERBONUS 110% E ALTRI BONUS EDILIZI

2021-02-04T09:52:13+01:00 4 Febbraio 2021|

Il Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha introdotto la possibilità di cedere le detrazioni che danno diritto al superbonus del 110% ricomprendendo anche gli altri lavori di ristrutturazione edilizia, l’ecobonus e il sismabonus, ottenendo lo sconto direttamente in fattura dal fornitore oppure ricevendo il rimborso di quanto speso da parte di istituti di credito o di intermediari finanziari (banche, poste o assicurazioni). 

QUALI SPESE SI POSSONO DETRARRE

Le spese che è possibile cedere sono quelle sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 relative a interventi che danno diritto a:

  • Ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio), ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;
  • Recupero o restauro facciate (bonus facciate), ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019, ripartito in 10 quote annuali;
  • Ecobonus ordinario (efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici), ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013) e dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;
  • Sismabonus ordinario (misure antisismiche), ai sensi dell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013, ripartito in 5 quote annuali;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art.16-ter del DL n. 63/2013, ripartito in 10 quote annuali;
  • Superbonus 110%, agevolazione prevista dall’art.119 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In questo caso si possono cedere le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, o entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Il riparto è in 5 quote annuali (4 per le spese sostenute a partire dal 2022).

VERSO CHI SI PUO’ EFFETTUARE LA CESSIONE

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi mediante sconto in fattura
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Inoltre per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, è possibile inoltre esercitare l’opzione della cessione del credito anche solo per alcune rate residue. Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2020 si può scegliere di inserire in dichiarazione le prime due rate e cedere il credito corrispondente alle altre tre. In ogni caso non è possibile recuperare il credito d’imposta non utilizzato nell’anno chiedendolo a rimborso o inserendolo nelle successive dichiarazioni dei redditi.

Inoltre in caso di Superbonus 110% per esercitare l’opzione di cessione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

COME CEDERE IL CREDITO

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi effettuati, comunicano all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto.

In caso di cessione, occorrerà effettuare la scelta dell’istituto cessionario e verificare la procedura seguita da tale istituto, in quanto per le banche e la posta occorrerà avere un conto corrente attivo presso l’istituto di riferimento per l’accredito dell’importo richiesto.

Una volta effettuata la scelta del cessionario, il beneficiario della detrazione comunicherà, direttamente in via telematica dal sito dell’Agenzia delle entrate oppure avvalendosi di un intermediario, l’opzione prescelta.  Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Invece la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Attenzione: per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere inviata entro il 16 marzo 2021.

Solo per il Superbonus 110% la comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo 5 giorni lavorativi successivi al rilascio da parte di ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti.

Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta.

 

Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali integrazioni o chiarimenti.

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