CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 E CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI

2022-11-17T15:39:26+01:00 17 Novembre 2022|

Con la circolare 14/E del 17 Maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate interviene sui crediti d’imposta previsti dalla scorsa legge di bilancio. Il piano transizione 4.0 viene rinnovato per il periodo dal 2023 al 2025, per l’acquisto di beni strumentali con qualche modifica.

Per le imprese che effettuano investimenti nei beni materiali 4.0 nell’esercizio 2022 come già indicato in precedenza le aliquote del credito d’imposta sono le seguenti:
– 40% per investimenti fino a 2.5 milioni;
– 20% per investimenti da 2.5 a 10 milioni;
– 10% per investimenti da 10 a 20 milioni.

Il rinnovo dell’agevolazione fino a tutto il dicembre 2025, con consegna allungata fino al giugno 2026, prevede aliquote ridotte secondo questo schema:
– 20% per investimenti fino a 2,5 milioni;
– 10% per investiti da 2.5 milioni a 10 milioni;
– 5% per investimenti da 10 a 20 milioni.

Per i beni immateriali previsti dall’allegato B per il 2021 e 2022 l’aliquota è fissata al 20%. Il rinnovo prevede:
– 20% per il 2023;
– 15% per il 2024;
– 10% per il 2025.

Non vi è invece il rinnovo dell’incentivo per l’acquisto di beni strumentali non 4.0 (ex superammortamento) che sono incentivati ancora per il 2022 al 6%, sia per beni materiali che immateriali. Scade il 31/12/2022 il termine per fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali diversi da quelli rientranti nell’ambito dell’industria 4.0. Il termine interessa sia le imprese che gli esercenti arti o professioni e lavoratori autonomi.

Ricordiamo inoltre per coloro che si avvalgono di tali bonus che la Legge di bilancio 2021 ribadisce che «ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta per entrambi i bonus sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni legislative» come già indicato in precedenza come segue: “Acquisti effettuati ai sensi dell’art 1 commi da 184 a 194 della legge 160/2019”. Si può usufruire di tale credito per gli investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 se l’ordine è accettato da parte del fornitore e se è stato versato un acconto del 20% entro il 31/12/2022.

Inoltre per coloro che hanno usufruito dei benefici della legge Sabatini ter la fattura dovrà contenere anch’essa la seguente dicitura : “ Spesa di euro ….. realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4 del decreto legge 21 Giugno 2013, n. 69”

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