L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili ai fini del riconoscimento del credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolativi devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell’art. 1 cc. 1054-1058-ter L. 178/2020 ).
In merito agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B annesso alla Legge 232/2016, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o in alternativa un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso un’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
Elemento essenziale per godere del beneficio di tale Bonus è la dicitura esposta in fattura che deve contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a1058-ter, pena la revoca del beneficio. Se il beneficiario si sia dimenticato di fare inserire in fattura, da parte del fornitore, l’indicazione prevista dalla normativa per la fruizione del bonus investimenti, il credito d’imposta può essere “recuperato”.
Di seguito proponiamo un esempio della fattura.