RIFORMA DEL FALLIMENTO NUOVA CRISI D’IMPRESA E NOVITA’ 2019

2019-02-22T16:57:36+01:00 22 Febbraio 2019|

Riportiamo qui di seguito alcune indicazioni e novità in vista dell’introduzione della nuova legge in materia fallimentare:

1.  Con il D.L n. 14 del 12/01/2019, pubblicato in Gazzetta il 14/02/2019, sono state apportate importanti modifiche al Codice Civile ed alle leggi in materia fallimentare.In caso di perdita della continuità aziendale diventa di primaria importanza la tempestività nella gestione delle crisi aziendali. Le responsabilità che ricadranno sugli amministratori e sul collegio sindacale saranno attenuate se gli organi agiranno senza indugio nel conclamare e denunciare, agli organi preposti, lo stato di crisi dell’azienda. Di fatto il nuovo codice civile sanziona gli organi sociali che hanno occultato e ritardato le difficoltà dell’azienda.

Nel caso in cui venga protratto o sottaciuto lo stato di crisi dell’azienda, sugli organi aziendali (amministratori,sindaci/revisori), ricadranno automaticamente sia dal punto di vista patrimoniale che penale, tutte le responsabilità e sanzioni , tali novità avranno un maggior impatto soprattutto  sulle S.R.L e sulle Cooperative A.r.l.

2. Non volendo entrare nello specifico dei vari articoli del Codice Civile che sono stati modificati, vi segnaliamo solo quelli i più significativi:

  • Art 2476 Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione potrà essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
  • Art 2486 Se gli amministratori ritardano nella liquidazione della società il danno risarcibile si presume pari alla differenza fra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento ed il patrimonio netto risultante alla data di apertura della procedura.
  • Art 2477 Le S.R.L. e le Cooperative A.r.l. devono nominare un organo di controllo (Sindaco/Revisore) quando la società, per due esercizi consecutivi, ha superato uno dei seguenti limiti:  TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE € 2.000.000,00 , RICAVI DELLE VENDITE € 2.000.000,00 e  DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA NELL’ESERCIZIO pari a 10 UNITA’ 

3.  Fra i poteri e doveri dei Sindaci/Revisori, ad essi viene concessa la possibilità di chiedere il controllo giudiziario della società ex art 2049 c.c. In base al nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, nei casi di fondati indizi di crisi, essi dovranno ATTIVARE LA PROCEDURA DI ALLERTA,  prima nei confronti del CDA o dell’AU e nel caso di inerzia e temporeggiamento dovranno rivolgersi  all’OCRI (Organismo di composizione delle crisi d’impresa).

Attraverso l’ OCRI,  istituito presso le Camere Di Commercio,  i sindaci avranno anche il potere di iniziativa per chiedere la liquidazione giudiziale della società. Lo stato di allerta potrà essere  innescato  oltre che dagli organi sociali ,anche dai “creditori pubblici “ quali AGENZIA DELLE ENTRATE,  INPS, ED  INAIL .

4. Le nuove disposizioni legislative entreranno in vigore dal 16 MARZO 2019, termine dal quale decorreranno 9 mesi per nominare, se vi sono i presupposti sopra descritti, il revisore ed il sindaco. Entrambe le cariche potranno essere assunte anche da un unico soggetto (organo monocratico).

5. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni cesserà di esistere il termine FALLIMENTO e verrà introdotta la nuova  procedura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.

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