A seguito del D.Lgs. 192/2024, a partire dal 2025 le spese di vitto e alloggio sostenute in Italia dal professionista ordinario (cioè in regime fiscale ordinario, non forfettario) che vengono riaddebitate analiticamente in fattura al committente, se documentate da fatture o ricevute intestate al professionista e pagate in forma tracciabile, non costituiscono reddito imponibile per il professionista.
Le spese devono essere sostenute nel territorio dello Stato (e non all’estero) in relazione a un incarico conferito al professionista e pagate con strumenti tracciabili. Tale tracciabilità rappresenta una condizione necessaria sia per l’esenzione reddituale dei rimborsi analitici in capo al professionista che per la deducibilità IRES in capo al committente, ai sensi dell’articolo 109, commi 5-bis e 5-ter del TUIR.
Sui rimborsi delle suddette spese inoltre non si applica la ritenuta del 20%, ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973.
Gli addebiti analitici in fattura relativi a vitto e alloggio sono soggetti al contributo integrativo previdenziale del 4% che è addebitato dal professionista (iscritto a una cassa previdenziale privatizzata e non alla Gestione Separata INPS) in via di rivalsa al committente, e deve essere versato dal professionista alla cassa di appartenenza.
Inoltre gli addebiti analitici di vitto e alloggio rientrano anche, ai sensi dell’articolo 13 del DPR 633/1972, nella base imponibile IVA, così come vi rientra anche il contributo integrativo del 4% e sono assoggettati all’aliquota iva ordinaria del 22% prevista per le prestazioni professionali indipendentemente dall’aliquota applicata sul costo sostenuto.
Ecco un esempio:
Il professionista ha sostenuto l’onere del vitto e dell’alloggio a proprio nome per un importo di 1.000 euro di spesa + 100 euro di IVA al 10%, detraibile con relativa fattura a lui intestata e pagandola con bancomat.
Ha riaddebitato analiticamente in fattura – in relazione al costo effettivamente sostenuto, senza applicare criteri forfettari – la spesa al committente (impresa/S.r.l.) con iva al 22% e applicando la cassa professionale.
Il relativo rimborso non costituisce reddito per il professionista ordinario e di conseguenza non è assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%.
Si precisa che se le spese fossero state sostenute in contanti dal professionista e addebitate analiticamente al committente nell’ambito di un incarico, i relativi rimborsi avvenuti nel 2025 sarebbero risultati imponibili per il professionista (avrebbero cioè avuto rilevanza reddituale come compenso). Di conseguenza, il committente avrebbe dovuto operare la ritenuta d’acconto del 20%, ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/73, e tali importi sarebbero risultati non deducibili per il committente ai fini IRES.
E PER IL PROFESSIONISTA FORFETTARIO?
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2021 n. 5, nell’ambito del regime forfetario rientrano tra i compensi i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.), analitici o forfetari, addebitati in fattura al committente.
A seguito della riforma dell’IRPEF operata dal DLgs. 192/2024, è dubbio se, dal 2025, sia estensibile al regime forfetario il trattamento dei rimborsi delle spese. Ma in assenza di chiarimenti ufficiali, ad oggi non pervenuti, è stato ritenuto che per i contribuenti in regime forfetario nulla cambi dal punto di vista della determinazione del reddito quindi tali rimborsi concorrono alla formazione del reddito.